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Text and data mining e addestramento dell'IA: come funziona l'opt-out, e perché il silenzio del titolare equivale a un consenso

  • 6 giorni fa
  • Tempo di lettura: 5 min


Il punto di partenza

Una delle caratteristiche del diritto d'autore è che nasce automaticamente, nel momento in cui l'opera viene creata. Non occorre registrarla, depositarla o compiere alcuna formalità.


C'è però un caso particolare.


Quando si parla di Text and Data Mining (TDM) e di addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, il diritto d'autore segue una logica diversa. In questo caso, infatti, il titolare dei diritti potrebbe dover compiere un'azione concreta per impedire un determinato utilizzo delle proprie opere.


È proprio qui che entra in gioco il cosiddetto opt-out, cioè la possibilità per il titolare dei diritti di riservarsi espressamente questo specifico utilizzo.


Il quadro europeo: gli articoli 3 e 4 della Direttiva DSM

Il Text and Data Mining (TDM) consiste nell'analisi automatizzata di testi e dati in formato digitale per ricavare informazioni, come modelli, tendenze o correlazioni. Per svolgere questa attività è spesso necessario effettuare copie dei contenuti analizzati.


Proprio perché la riproduzione è uno dei diritti esclusivi dell'autore, la Direttiva (UE) 2019/790 ha introdotto una disciplina specifica, distinguendo due situazioni.


1. La ricerca scientifica

Quando il Text and Data Mining è svolto da organismi di ricerca o istituti di tutela del patrimonio culturale, l'estrazione di testi e dati è consentita purché l'accesso alle opere sia legittimo.


Si tratta di una tutela particolarmente forte: questa possibilità non può essere esclusa nemmeno da una clausola contrattuale.


2. Tutti gli altri casi

Per tutti gli altri soggetti, la regola è diversa.


Chi ha legittimamente accesso a un contenuto può effettuare attività di Text and Data Mining, anche per finalità commerciali, salvo che il titolare dei diritti abbia espressamente riservato questo utilizzo.


Ed è proprio questa riserva a cambiare completamente il funzionamento della disciplina.

Il recepimento italiano

L'Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019/790 con il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177, in vigore dal 12 dicembre 2021.


La riforma ha introdotto nella Legge sul diritto d'autore due nuove disposizioni: l'art. 70-ter, dedicato al Text and Data Mining per finalità di ricerca scientifica, e l'art. 70-quater, che disciplina l'eccezione generale e il meccanismo dell'opt-out.


Il recepimento è rimasto sostanzialmente fedele al testo europeo. Per questo motivo, anche le interpretazioni sviluppate negli altri Paesi dell'Unione, in particolare in Germania, possono rappresentare un utile punto di riferimento anche per l'applicazione della disciplina in Italia.

L'inversione della regola

Nel diritto d'autore tradizionale il principio è semplice: chi vuole utilizzare un'opera protetta deve ottenere l'autorizzazione del titolare, salvo che la legge preveda un'eccezione.


Con il Text and Data Mining, invece, la logica cambia.


Se un soggetto ha legittimamente accesso ai contenuti, l'estrazione di testi e dati è consentita salvo che il titolare dei diritti abbia esercitato la riserva prevista dalla legge.


In altre parole, l'onere di attivarsi si sposta sul titolare del diritto.


Per chi pubblica online contenuti di valore – fotografie, cataloghi, articoli, progetti grafici o documentazione tecnica – questo significa che non fare nulla equivale, in molti casi, a consentirne l'utilizzo per attività di Text and Data Mining.


Come si esercita la riserva

A questo punto sorge una domanda naturale: come si esercita concretamente l'opt-out?


La Direttiva europea non si limita a richiedere che il titolare manifesti la propria volontà. Precisa anche come questa volontà deve essere espressa.

Per i contenuti pubblicati online, la riserva deve essere formulata in modo leggibile da una macchina. In altre parole, non basta inserire una clausola nelle condizioni d'uso del sito pensata per un lettore umano: i sistemi automatizzati devono poterla individuare e interpretare.


Si tratta di un aspetto tutt'altro che secondario. Una riserva espressa in una forma non idonea potrebbe, infatti, non produrre gli effetti desiderati.

Gli strumenti oggi disponibili

  • il file robots.txt, storicamente impiegato per governare l'accesso dei crawler e oggi adattato anche a finalità di riserva TDM;

  • il protocollo TDM Reservation Protocol (tdmrep.json), sviluppato specificamente per esprimere in forma leggibile da una macchina la riserva ex art. 4(3);

  • i metadati C2PA / Content Credentials, inseriti nel file stesso (immagine, video, documento) con indicazione degli utilizzi consentiti;

  • i meccanismi di opt-out messi a disposizione da singole piattaforme per i contenuti caricati dagli utenti.

Ad oggi, tuttavia, non esiste ancora uno standard unico e universalmente adottato. Per questo motivo, l'approccio più prudente consiste nell'utilizzare più strumenti contemporaneamente, così da rendere la riserva quanto più possibile chiara e riconoscibile.

L'AI Act: l'opt-out diventa perno della regolazione dei modelli


L'entrata in vigore dell'AI Act non modifica direttamente il diritto d'autore, ma rende ancora più rilevante il meccanismo dell'opt-out.


Il Regolamento impone infatti ai fornitori di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali (GPAI) di adottare misure per rispettare il diritto d'autore dell'Unione europea, comprese le riserve espresse dai titolari dei diritti. È inoltre previsto l'obbligo di rendere disponibile un riassunto dei contenuti utilizzati per l'addestramento dei modelli.


La portata della norma va oltre i confini dell'Unione europea. Gli obblighi si applicano infatti a tutti i modelli immessi sul mercato europeo, indipendentemente dal luogo in cui sono stati addestrati.


Resta però una criticità.


Le attività di raccolta dei dati (web scraping) sono spesso svolte da soggetti diversi rispetto a chi sviluppa o commercializza il modello di intelligenza artificiale. Questo rende più complesso verificare, nella pratica, se le riserve espresse dai titolari dei diritti siano state effettivamente rispettate.

La legge italiana sull'intelligenza artificiale

Nel 2025 anche il legislatore italiano è intervenuto sul rapporto tra intelligenza artificiale e diritto d'autore.


La Legge 23 settembre 2025, n. 132 conferma l'impostazione europea e introduce due novità di particolare rilievo.

La prima riguarda la tutela delle opere realizzate con l'intelligenza artificiale. Il diritto d'autore continua a proteggere solo le opere che riflettono un effettivo apporto creativo umano. I contenuti interamente generati da un sistema di IA, invece, non sono tutelati.


La seconda riguarda proprio il Text and Data Mining.


Con l'introduzione dell'art. 70-septies della Legge sul diritto d'autore, il legislatore ha chiarito che anche l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale deve rispettare le regole già previste dagli artt. 70-ter e 70-quater, confermando il ruolo centrale dell'opt-out e rafforzando il sistema sanzionatorio per chi non rispetta le riserve espresse dai titolari dei diritti.

Il nodo dell'enforcement

Il quadro normativo è oggi piuttosto chiaro.

I titolari dei diritti possono riservarsi l'utilizzo delle proprie opere per il Text and Data Mining e questa possibilità è riconosciuta sia dalla normativa europea sia da quella italiana.


La vera difficoltà, però, non è tanto l'esistenza del diritto, quanto la sua applicazione concreta.


Ricostruire, a posteriori, quali contenuti siano stati utilizzati per addestrare un modello di intelligenza artificiale può essere estremamente complesso. Ed è proprio questa difficoltà probatoria a rappresentare oggi una delle principali criticità del sistema.


Questo non significa che esercitare la riserva sia inutile.


Al contrario: proprio perché dimostrare una violazione può essere difficile, predisporre tempestivamente un opt-out tecnicamente corretto rappresenta il presupposto fondamentale per tutelare i propri diritti e, quando opportuno, per negoziare eventuali licenze di utilizzo.

Implicazioni pratiche

Per un'impresa che pubblica online contenuti di valore, il primo passo non è installare uno strumento tecnico, ma fare una scelta.


Tutti i contenuti hanno davvero bisogno dello stesso livello di protezione?


In alcuni casi la massima diffusione rappresenta un vantaggio. In altri, il controllo sull'utilizzo dei contenuti può avere un valore economico molto maggiore.


Una volta definita questa strategia, è possibile valutare se esercitare la riserva e con quali strumenti tecnici, verificandone periodicamente l'efficacia alla luce dell'evoluzione della normativa e degli standard di settore.

Il diritto d'autore continua a nascere automaticamente, senza che il titolare debba compiere alcuna formalità.


Quando però si parla di Text and Data Mining, questa regola da sola potrebbe non bastare.


Per impedire determinati utilizzi delle proprie opere, il titolare deve scegliere consapevolmente se esercitare la riserva prevista dalla legge e farlo con strumenti tecnicamente idonei.



A cura di Brunacci & Partners

European Patent & Trademark Attorneys




Riferimenti normativi

  • Direttiva (UE) 2019/790 (artt. 2, 3 e 4)

  • D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 (artt. 70-ter e 70-quater l.d.a.)

  • Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act)

  • Legge 23 settembre 2025, n. 132 (art. 70-septies l.d.a.)

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