Il nostro reparto di consulenza brevetti, specializzato in diversi settori tecnico-scientifici e informatici, ci permette di elaborare le domande di brevetto in qualsiasi campo tecnologico. La nostra assistenza nasce dalla comprensione delle esigenze di ogni singolo cliente e prosegue con l’allestimento, il deposito e l’ottenimento del brevetto in Italia e all’estero.

L’attenzione alla continua evoluzione della normativa nazionale ed internazionale insieme ad una consolidata rete di corrispondenti esteri, consente al nostro team di assistere i nostri clienti in tutte le fasi brevettuali, dall’elaborazione e deposito delle domande italiane ed estere, alla successiva consulenza riguardante le procedure d’esame, l’ottenimento e il mantenimento in vita dei brevetti.

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    Faq

    Il brevetto per invenzione protegge i miglioramenti tecnici, intesi come prodotti e procedimenti produttivi sviluppati in qualunque ambito tecnologico-industriale. Un’invenzione, per essere tale e per essere brevettata, non deve necessariamente contenere un alto grado di innovazione e può riferirsi anche solo ad un dettaglio o ad un piccolo perfezionamento, a patto di rappresentare una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico.

    Le idee, inteso in senso astratto e generale, così come le intuizioni o altre categorie di innovazioni, non sono ritenute brevettabili per legge. Il principio generale di diritto è che le idee sono liberamente appropriabili, e quindi, per essere tutelate devono trovare una loro concretizzazione, un forma espressiva.

    L’art.45 del codice della proprietà industriale (c.p.i.), infatti, cita esplicitamente che non possono costituire oggetto di brevetto:

    • Le teorie scientifiche, le scoperte e i metodi matematici;
    • I piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali ed i programmi di elaboratore;
    • Le presentazioni di informazioni;
    • I metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
    • Le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse, le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l’invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale;
    • Tutto ciò che non è prodotto dell’invenzione umana ed è esistente in natura.

    La durata massima dei brevetti per invenzione è di 20 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

    Allo scadere dei 20 anni di tutela dei brevetti per invenzione l’oggetto non gode più di protezione, cioè diventa di pubblico dominio e chiunque ne può usufruire senza vincoli o versamento di corrispettivi monetari.

    Non è possibile brevettare qualcosa di già esistente, commercializzato o divulgato. La novità, infatti, rappresenta un requisito fondamentale per la brevettabilità di un’invenzione. Per questo sono esclusi gli oggetti o le invenzioni già commercializzate o divulgate.

    Nello specifico un’invenzione è considerata divulgata quando è già stata resa accessibile a terzi in qualsiasi forma, scritta o orale come, ad esempio, l’immissione in commercio di un’invenzione o la pubblicazione della stessa in rete o attraverso un articolo scientifico.